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Petizione Rifacimento della Braccianese Claudia strada provinciale SP493

Petizione Rifacimento della Braccianese Claudia strada provinciale SP493

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Questa petizione è stata creata da Marco T. e potrebbe non rappresentare il punto di vista della comunità di Avaaz.
Marco T.
ha lanciato questa petizione diretta a:
Regione Lazio Provincia di Roma Comune di Roma -Bracciano-Anguillara Sabazi

PETIZIONE

alle Amministratori Provinciali e Regionali


I cittadini firmatari della seguente petizione

segnalano

la situazione di assoluta precarietà in cui versa la Strada Provinciale SP493 via Braccianese Claudia, nel tratto che parte dalla frazione di Osteria Nuova, costeggia la frazione di Fosso Pietroso, attraversa la frazione di Vigna di Valle e giunge al Comune di Bracciano.

Il fondo stradale è pieno di numerosi dislivelli, dossi, avvallamenti e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia soprattutto da lavori realizzati non a regola d’arte. La segnaletica orizzontale di mezzeria e continua di margine è carente, l’illuminazione nottura è praticamente inesistente – in realtà lungo tutta la Strada Provinciale, se si esclude il tratto iniziale nei pressi della frazione di La Storta e quello intorno alla frazione di Osteria Nuova. Tutte queste condizioni costituiscono insidie assai pericolose che si acuiscono in caso di pioggia. Ne consegue l’elevato rischio d’incidenti per le migliaia di mezzi di trasporto – autovetture, torpedoni del Cotral, camion, trattori, motocicli, biciclette – che percorrono quotidianamente la strada in oggetto: la conseguenza è l’elevato numero d’incidenti, taluni perfino mortali, registrati sulla Strada Provinciale.

I sottoscritti chiedono che siano eseguiti con la massima urgenza i necessari lavori di manutenzione, volti a porre in sicurezza la strada, come di seguito descritti.



La raccolta di firme, allegata a questa missiva, scaturisce dall’esigenza, generale e ormai non più prorogabile, della necessità del rifacimento del manto stradale della nostra Strada Provinciale, ormai da tempo ridotto ai minimi termini, in piena inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza e percorribilità da parte di tutti coloro che per qualsiasi motivo percorrono le strade del nostro territorio. La guida sulla Braccianese è divenuta un esercizio virtuoso, e per chi la deve percorrere ogni giorno essa è una quotidiana avventura: non si possono staccare gli occhi dalla strada e dall’asfalto per un solo istante, senza il rischio di ritrovarsi catapultati dentro una trappola o ancor peggio addosso agli alberi, procurando incidenti talora anche mortali.

Le riparazioni dei dissesti stradali sono da tempo affidate a ditte appaltatrici che usano in larga misura l’asfalto detto “a pronta presa” o “adesivo”: esso è steso a pala, e raramente pressato con le apposite macchine a rullo. L’esperienza oramai decennale in materia dovrebbe insegnare che questo sistema di asfaltatura rapida è privo di efficacia quando impiegato su strade ad alta percorrenza: esso dà sempre l’esito iniziale di creare un dosso dove prima c’era una buca, successivamente l’asfalto si disgrega e si dissolve dopo pochi giorni, anche solo con il solo transito dei veicoli; in più, i frammenti si trasformano in zolle d’asfalto che giacciono sulla strada e diventano proiettili sotto i pneumatici dei mezzi di trasporto.

Con la pioggia il disagio diviene più rischioso: ogni pozza d’acqua può nascondere una semplice pozzanghera (che comunque sul profilo di una strada correttamente drenante non dovrebbe mai formarsi) o, in alternativa, una buca profonda anche 40 cm, con le conseguenti rovinose ripercussioni sulla meccanica delle nostre autovetture o, peggio, causa di incidenti stradali.

Le denunce relative a incidenti e danni provocati da questa situazione incresciosa sono all’ordine del giorno: esse costituiscono aggravamento sulle casse delle Amministrazioni e, di conseguenza, sulle tasche del contribuente.

I sottoscritti chiedono urgentemente i seguenti provvedimenti alle Amministrazioni ed alle Autorità competenti:

riasfaltatura completa del tratto di strada con impiego di materiali di qualità al fine di ottenere una maggiore durata dei lavori, i quali siano sottoposti a controllo di garanzia e a ispezioni a campione in corso d’opera;

selezione delle sole ditte appaltatrici in grado d’impiegare personale e macchinari idonei alle operazioni;

pagamento dei lavori commissionati solo dopo verifica (c.d. “buon fine”);

realizzazione di illuminazione pubblica, anche fotovoltaica;

ridisegnamento della segnaletica orizzontale di mezzeria e continua di margine;

rifacimento delle barriere di contenimento (c.d. “guard rail ”);

rifacimento delle cunette laterali di drenaggio delle piogge;

potatura degli alberi adiacenti al ciglio stradale, al fine di creare sufficiente larghezza delle due carreggiate contrapposte.


I firmatarî chiedono di conoscere quali siano le intenzioni degli Enti destinatarî della presente petizione al fine ridurre la pericolosità della Strada Provinciale SP493.


Certi dell’attenzione che gli Enti presteranno alla sensibilità dei cittadini in materia di qualità di vita e requisiti minimi di civiltà, i sottoscritti porgono


LA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI TERRITORIALI SULLA MANUTENZIONE DELLE STRADE.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade[1], discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili ( piazze, marciapiedi…). La fonte primigenia di siffatti obblighi è da rinvenirsi, in primis, nel risalente art. 28 dell’Allegato F della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 che prevede come “obbligatoria la conservazione in istato normale delle stradi provinciali e comunali sistemate”; successivamente nel r.d. del 15 novembre 1923 n. 2056 , recante “ Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche” che all’art. 5, così, dispone: “Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di quarta classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese” [2]. Da ultimo, la tipicità di siffatti doveri connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali, trova oggi una sua compiuta regolamentazione nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ( Codice della Strada), per altro riformato dalla recente Legge n. 120 del 29 luglio 2010. Segnatamente, l’art. 14 comma 1 del Codice statuisce che : “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. Scorrendo la giurisprudenza pertinente queste norme, si può rilevare che vengono applicate in giudizio, prevalentemente, nei casi in cui un privato subisca un danno a causa omessa o cattiva manutenzione della strada pubblica e come conseguenza il Giudice condanni l’ente territoriale, che risulta proprietario della strada, nel caso di specie, al risarcimento per il nocumento subito. A tal riguardo, però, non si può affrontare la questione sulla risarcibilità dei danni subiti dal cittadino per violazione delle norme sopra citate, senza considerare a monte la natura della responsabilità da ascrivere in capo alla Pubblica Amministrazione. Invero, i primi riconoscimenti sull’ammissibilità di una colpa “pubblica”, in tal senso, sono da ricondursi agli anni novanta del secolo scorso, quando, sulla scia di un processo tendente a riconsiderare su un piano paritario i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il privato cittadino, si è arrivati, con la sentenza del 22 luglio 1999 n. 500 della Suprema Corte, ad affermare la risarcibilità degli interessi legittimi. Sulla base di tale nuova prospettiva, si sono delineati nuovi profili di addebito da attribuire alla P.A., e tra questi ha acquistato vigore la problematica connessa alla responsabilità degli enti territoriali per omessa o cattiva manutenzione nel settore della viabilità pubblica, principalmente legata all’annosa diatriba se ricondurre la natura della stessa alla responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. o a quella c.d. oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c., con deducibili differenze sostanziali sul piano processuale. Ad ogni modo, perché si possa parlare di responsabilità per omessa o cattiva manutenzione delle strade, è necessario che sussista in capo al privato danneggiato un diritto o un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela davanti l’Autorità Giudiziaria. Deve, allora, osservarsi che non è il mero interesse del privato alla manutenzione delle strade ad essere meritevole di tutela, in quanto come rilevato dal Consiglio di Stato: “l’interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici ( e, tra essi, le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non si è, pertanto, in presenza di interesse legittimo differenziale perché, semmai, si è al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante nell’area del giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il privato, non avrebbe, allora, accesso ad una tutela giurisdizionale davanti al G.A. in sede di giudizio di legittimità, perché portatore di un interesse non personale, differenziato, concreto e attuale dall’impugnazione. Di contro, qualora dall’inosservanza dell’obbligo di manutenzione derivi un danno al privato amministrato, sarà possibile adire l’autorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto bilaterale instauratosi con l’Amministrazione, la quale a causa della condotta colposamente omissiva ad essa astrattamente attribuibile, sia venuta meno ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica dei terzi. In tal caso, infatti, l’interesse ad agire che rileva trova scaturigine nella lesione del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale, tutelabile davanti al Giudice Ordinario”[3]. Ne consegue che il cittadino non può esigere che la strada sia mantenuta in modo piuttosto che in un altro, e non ha quindi azione per i danni che pretende essergli derivati dal modo in cui l’Amministrazione ha mantenuto il bene demaniale medesimo. Ciò in quanto sussiste, appunto, un potere discrezionale[4] in capo alla P.A. riguardo alle modalità di custodia delle strade, a fronte del quale pur non essendo configurabile un diritto soggettivo del cittadino alla conservazione della stesse, sussiste il dovere da parte degli enti pubblici di rispettare il generale principio del neminem laedere, allo scopo di evitare che il potere muti in arbitrio.



Ai sensi della legge 675/96 ( cosiddetta “legge sulla privacy”) i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della presente petizione.

Cordiali Saluti

Cittadini di Bracciano in Movimento


Seguono n. …… firme.
Pubblicata (Aggiornata )